diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 540 del 03/03/1971 (Rv. 350228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - TABELLE SALARIALI CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI NON VINCOLANTI FRA LE PARTI - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - TABELLE SALARIALI CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI NON VINCOLANTI FRA LE PARTI - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Nel compiere la indagine diretta a stabilire se la retribuzione corrisposta al lavoratore sia conforme all'art 36 della Costituzione il giudice di merito puo avvalersi delle tabelle salariali contenute nei contratti collettivi, tabelle le quali sono utilizzabili, al predetto fine, anche quando siano contenute in contratti non vincolanti fra le parti contraenti, in quanto stipulati da associazioni cui le stesse non hanno aderito. (Conf 3915'69, massima n 344325' 2792'68, massima n 335433).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)