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Sez. 2, Sentenza n. 1559 del 01/06/1974 (Rv. 369710 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369710-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - IRRILEVANZA.*

Il rapporto di lavoro di natura obiettivamente giornalistica puo produrre gli effetti di un rapporto giornalistico nonostante che il prestatore di lavoro non sia iscritto all'albo dei giornalisti; e cio, in applicazione dell'art 2126 cod civ, secondo cui la nullita o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto concreta esecuzione, salvo che la nullita non derivi dall'illiceita dell'oggetto o della causa. (nella specie, la Corte del merito aveva respinto l'eccezione del datore di lavoro il quale, con riferimento alla retribuzione, sosteneva che, avendo il contratto collettivo di lavoro giornalistico acquistato efficacia erga omnes per effetto del DPR 16 gennaio 1961 n 153, le relative norme sarebbero divenute inderogabili, e quindi detto contratto sarebbe stato applicabile solo se il prestatore di lavoro fosse stato iscritto all'albo professionale sin dall'inizio del rapporto. Nel ritenere corretta la soluzione adottata la cs ha enunziato il principio di cui in massima, osservando che nella specie non ricorreva illiceita della causa o dell'oggetto). (V 1998'71, mass n 352606; 995'71, mass n 350963; 1823'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)