Sez. 3, Sentenza n. 249 del 15/01/1982 (Rv. 417944 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDIZIO IN CUI SIA PARTE UN COMUNE - QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE RIVESTITA DAL GIUDICE ADITO - RICUSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDIZIO IN CUI SIA PARTE UN COMUNE - QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE RIVESTITA DAL GIUDICE ADITO - RICUSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio in cui sia parte un comune, la qualità di consigliere comunale rivestita dal giudice non comporta - specie allorché la deliberazione di promuovere il giudizio stesso venga assunta, a norma di legge, dalla giunta comunale - quell'interesse personale e diretto dello stesso nella causa che comporta la nullità della sentenza per violazione del principio nemo iudex in causa propria, bensì una irregolarità che la parte che vi ha interesse può denunciare, attraverso la ricusazione del giudice, nelle forme e nei termini previsti. (V 1060/71, mass nn 351084 e 351085; (V 3308/69, mass n 343349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)