Sez. 3, Ordinanza n. 18906 del 20/09/2004 (Rv. 577212 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA | Obbligazione da fatto illecito - Nozione di "fatto" - Comportamento illecito ed evento dannoso - Loro verificarsi in luoghi diversi - "Forum delicti" - Riferimento al luogo dell'evento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA
L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento.(Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all' errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)