Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 08/03/2005 (Rv. 579681 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Tardiva costituzione dell'opponente - Equiparazione alla mancata costituzione - Effetti - Improcedibilità dell'opposizione - Termine di costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla restituzione alla parte istante, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'originale dell'atto notificato - Esclusione (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 239 del 2000).
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione. Al riguardo, deve escludersi che il termine per la costituzione dell'opponente di cui all'art. 165 cod. proc. civ. decorra - allorchè la notifica sia stata effettuata tramite ufficiale giudiziario - dal momento in cui quest'ultimo ha restituito alla parte istante l'originale dell'atto notificato (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 239 del 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)