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Sez. 1, Sentenza n. 2367 del 30/03/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216091 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Genericità - Nullità assoluta - Esclusione - Conseguenze in tema di rilevabilità e deducibilità - Declaratoria "ex officio" del pretore di nullità con contestuale restituzione degli atti al P.M. - Abnormità.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216091-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO

Poiché non integra ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore per generica enunciazione del fatto a norma dell'art. 555, comma secondo, stesso codice e, conseguentemente, la relativa eccezione va formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è abnorme il provvedimento del Pretore che di ufficio dichiari tale nullità (nella specie addirittura dopo l'esame di un teste), disponendo la restituzione degli atti al P.M. e determinando, così, un'inammissibile regressione del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)