Sez. 5, Sentenza n. 9969 del 27/09/1996 Ud. (dep. 21/11/1996) Rv. 206623 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Genericità o carenza - Nullità - Regime - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta in fase di impugnazione - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
La carenza o genericità dell'enunciazione del fatto, che l'art. 429, comma primo lett. c) e comma secondo, sanziona con la nullità, non integra una nullità di ordine generale, ma rientra nella categoria delle nullità relative e non è perciò deducibile per la prima volta in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Pen. art. 181, Cod. Proc. Pen. art. 178, Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)