Sez. 6, Sentenza n. 5150 del 16/01/2014 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258570 - 01
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Svolgimento dell'attività di corriere per conto del sodalizio - Responsabilità per il reato associativo - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato associativo in base al solo coinvolgimento dell'imputato in due spedizioni di droga, effettuate nell'arco di dieci giorni).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 390 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)