Sez. 6, Sentenza n. 17348 del 18/03/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 224964 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Commercio illecito di sostanze stupefacenti - Vincolo associativo tra fornitore e venditori al minuto - Delitto di associazione finalizzata al commercio di stupefacenti - Configurabilità - Condizioni.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
Il delitto di associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere ravvisato anche nel vincolo che lega il fornitore e i venditori al minuto delle sostanze illecite, quando l'attività di questi ultimi è posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza di farne parte, in modo tale che l'attività di spaccio rappresenti un contributo causale volontario alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso (nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che l'esistenza dell'associazione possa essere desunta automaticamente da una serie di operazioni, sebbene frequenti, di compravendita delle sostanze stupefacenti concluse tra le stesse persone, richiedendosi, da parte degli acquirenti, la consapevolezza di operare in qualità di aderenti all'organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di quest'ultimo non è incompatibile con l'interesse personale di rifornirsi della droga).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)