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Sez. 4, Sentenza n. 18776 del 30/09/2016 Ud. (dep. 18/04/2017) Rv. 269881 - 01

STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio - Responsabilità per il reato associativo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269881-01

STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato associativo in base al solo coinvolgimento dell'imputato in una spedizione di droga, pur se per un carico di due chilogrammi, ed ai contatti con due esponenti del sodalizio protrattisi per otto giorni).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 390 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)