Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007 (Rv. 594893 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sentenza di cessazione della materia del contendere - Natura - Presupposti - Sopravvenienza di una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. (Nella fattispecie, avente ad oggetto una domanda, respinta in primo e secondo grado, di cessazione di un contratto di locazione, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo incensurabile la sentenza impugnata, che non aveva dichiarato cessata la materia del contendere: infatti, il nuovo contratto, frattanto stipulato tra le parti, non aveva eliminato le ragioni del contendere, risultando contestata la sua efficacia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)