Sez. 3, Sentenza n. 9113 del 03/09/1990 (Rv. 469170 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE DI RISCATTO - PRELAZIONE - AREE COMPRESE IN UN CENTRO STORICO - ESCLUSIONE DELLA PRELAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE DI RISCATTO - PRELAZIONE - AREE COMPRESE IN UN CENTRO STORICO - ESCLUSIONE DELLA PRELAZIONE.*
La destinazione ad utilizzazione edilizia di un fondo che, in base all'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590 esclude il diritto di prelazione del coltivatore o del confinante, si estende non soltanto alle aree destinate alla materiale costruzione di stabili da adibire ad abitazione, ma anche a tutte le altre aree comprese, a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 675), in un centro storico (nella specie, ex art. 84 legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56) che, pur essendo inedificabili, sono tuttavia destinate ad assicurare migliori condizioni di visibilità e a garantire il decoro ambientale.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 quinquies CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 05/12/1977 num. 56 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)