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Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 16/10/1995 (Rv. 494257 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Aree comprese in un centro storico - Diritto di prelazione - Esclusione ex art.8 secondo comma legge n. 590 del 1965.
Stato
decisa il 1995-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494257-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

L'art. 8 secondo comma della legge 26 maggio 1965 n.590, il quale esclude la prelazione agraria per i terreni che, in base ai piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica, va interpretato, tenuto conto della ratio che lo ispira, in modo estensivo, ricomprendendo nella sua previsione qualsiasi terreno per il quale sia prevista un utilizzazione "urbana" in contrapposizione alla utilizzazione "agricola", con la conseguenza che il diritto di prelazione non può essere riconosciuto per le aree comprese, a norma dei locali strumenti urbanistici, in un centro storico.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)