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Sez. 3, Sentenza n. 893 del 02/02/1996 (Rv. 495668 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esclusione ex art. 8 comma secondo della legge n. 590 del 1965 - Interpretazione estensiva "zone di rispetto" in terreni con destinazione edilizia - Fondo compreso nel perimetro del centro abitato - aree inedificabili comprese nel centro storico - Inclusione -.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495668-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

La disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 590 del 1965 - il quale esclude che possa esercitarsi il diritto di prelazione previsto dal precedente comma primo quando i terreni offerti in vendita siano destinati, in base a piani regolatori anche non ancora approvati, ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica - va interpretata in modo estensivo, ricomprendendo nella sua previsione qualsiasi terreno per il quale sia prevista una utilizzazione "urbana", in contrapposizione all'utilizzazione "agricola". Pertanto, il diritto di prelazione non sussiste: con riferimento a quei terreni per i quali è prevista una destinazione edilizia, pure se, trattandosi delle cosiddette "zone di rispetto", sia previsto l'obbligo di piantagione di alberi di alto fusto e, solo in mancanza, la possibilità di utilizzazione agricola; quando il fondo sia compreso nel perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 17, comma primo, lett. a) della legge n. 765 del 1967; nei confronti di aree comprese, a norma della legge n. 1150 del 1942, in un centro storico che, pure essendo inedificabili, siano destinate ad assicurare migliori condizioni di vivibilità ed a garantire il decoro ambientale.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)