Sez. 5, Sentenza n. 10224 del 27/06/2003 (Rv. 564634 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Competenza per territorio degli uffici deputati all'accertamento - Individuazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, la norma di cui all'art.40 del d.P.R. n.633 del 1972 va interpretata nel senso che la competenza per territorio dell'ufficio IVA si radica all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta, e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma, all'uopo, rilievo il domicilio fiscale del contribuente al momento della rettifica.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)