Sez. 5, Sentenza n. 14903 del 23/11/2001 (Rv. 550578 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Dichiarazione pervenuta all'ufficio competente con ritardo superiore a trenta giorni dalla scadenza del relativo termine - Effetti - Omissione - Equivalenza - Risoluzione ministeriale n. 382251 del 3 luglio 1980 - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di I.V.A., le dichiarazioni presentate all'ufficio competente - che è quello del domicilio fiscale del contribuente - con un ritardo superiore a trenta giorni dalla scadenza del relativo termine si considerano a tutti gli effetti omesse, senza che assuma alcun rilievo in contrario la risoluzione ministeriale n. 382251 del 3 luglio 1980, la quale si limita a precisare che, relativamente ai versamenti periodici non riportati in dichiarazione annuale, compete al contribuente il rimborso della maggior somma pagata, non trovando applicazione la disposizione del penultimo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la quale il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale. Detta risoluzione, infatti, si riferisce alle sole ipotesi in cui le detrazioni siano state computate in sede di liquidazione e di versamenti periodici dell'imposta ma siano state omesse nella dichiarazione annuale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)