diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4967 del 21/08/1981 (Rv. 415742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - REITERATA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1981-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - REITERATA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - NULLITÀ.*

In caso di reiterata stipulazione di contratti di lavoro a termine, anche ove il termine sia stato validamente apposto o prorogato, trova applicazione la sanzione di nullità per la frode contemplata dall'art. 2 ultima parte della legge 18 aprile 1962 n. 230, costituente un vizio della causa dell'atto in quanto concreta un abuso della funzione tipica del negozio, il quale, mediante accorgimenti, viene impiegato per un fine che contrasta con la funzione stessa. (nella specie, si è ritenuto che concreti la frode di cui alla citata norma il comportamento del datore di lavoro che, pur in presenza di una accertata disponibilità di posti di lavoro, soddisfaceva le relative esigenze con una serie di assunzioni a termine programmate fra un gruppo di lavoratori - con intervalli convenzionali - alcuni dei quali vennero poi assunti con contratto a tempo indeterminato). (V. 3916/80, mass. N. 407805; (V. 1944/80, mass. N. 405575).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)