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Sez. L - , Ordinanza n. 8523 del 24/03/2023 (Rv. 667167 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all’apertura del fallimento del datore - Ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell’INPS - Individuazione - Tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale “de jure” del rapporto - Ricomprensione delle dette mensilità nell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo o mancato svolgimento del rapporto a causa del fallimento del datore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667167-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In caso di licenziamento del lavoratore, con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale "de jure" del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore.

Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)