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Sez. L, Sentenza n. 23181 del 11/10/2013 (Rv. 628407 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Declaratoria d'illegittimità del licenziamento - Obbligazioni contributive e previdenziali - Sussistenza - Ritardato versamento - Esclusione di una causa di giustificazione - Applicabilità delle sanzioni.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628407-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

La pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto, l'obbligo di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo e l'eventuale ritardo, che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non può reputarsi giustificato, comporta l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 116 della legge 2000 n. 388.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)