Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015 Ud. (dep. 04/03/2015) Rv. 263302 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE | Individuazione fotografica - Adempimenti preliminari - Descrizione della persona indagata - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)