Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012 Cc. (dep. 11/12/2012) Rv. 253885 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE | Individuazione fotografica - Adempimenti preliminari - Descrizione della persona indagata - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)