Sez. 3, Sentenza n. 1736 del 05/05/1975 (Rv. 375372 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NUOVO PERIODO PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NUOVO PERIODO PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
In tema di interruzione della prescrizione, quando il processo si estingue per una delle cause previste dagli artt 306 e segg cod proc civ, si applica il criterio fissato dall'art 2945, terzo comma, cod civ, in forza del quale rimane fermo l'effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. In tal caso, quindi, la proposizione della domanda giudiziale produce l'interruzione della prescrizione, ma con solo effetto istantaneo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)