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Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 25/05/1979 (Rv. 399387 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ATTI PROCESSUALI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399387-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ATTI PROCESSUALI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 2945, terzo comma, cod civ, in caso di Estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione relativo al diritto dedotto in causa inizia a decorrere dall'atto introduttivo del giudizio, cioe dalla domanda giudiziale, e non dagli Atti processuali successivi. (V 1736/75, mass n 375372; (V 1051/75, mass n 374471; (Conf 1323/76, mass n 380007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)