Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 14/04/1976 (Rv. 380007 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ATTI PROCESSUALI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (VERBALE DI AMMISSIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE).*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ATTI PROCESSUALI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (VERBALE DI AMMISSIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE).*
Una volta che sia intervenuta l'Estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione relativa al diritto dedotto in causa inizia a decorrere, a norma dell'art 2945, comma terzo, cod civ, dall'atto introduttivo del giudizio, ovvero dalla domanda proposta in corso di causa e non anche da uno degli Atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore (nella specie, notifica del verbale di ammissione dell'interrogatorio formale). (V 1736/75, mass n 375372; (V 1051/75, mass n 374471; (V 2820/72, mass n 360519; (V 483/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)