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Sez. 1, Sentenza n. 35495 del 22/09/2020 Cc. (dep. 11/12/2020) Rv. 280201 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sequestro conservativo ex art. 316, comma 2, cod. proc. pen. - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna dell’imputato limitatamente all’entità della provvisionale - Mancata riassunzione del processo nel termine di cui all’art. 392 cod. proc. civ. - Perdita di efficacia del vincolo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280201-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Non perde di efficacia il sequestro conservativo emesso a cautela degli interessi civili qualora, a seguito di annullamento con rinvio dinanzi al giudice civile della sentenza di condanna dell'imputato disposto dalla Corte di cassazione limitatamente all'entità della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, il processo non sia da questa riassunto nel termine previsto dall'art. 392, comma primo, cod. proc. civ., seguitando il vincolo a svolgere la sua funzione di garanzia in rapporto alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, sino alla pronuncia del giudice civile statuente sull'entità del risarcimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)