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Sez. 4, Sentenza n. 9851 del 19/01/2015 Ud. (dep. 06/03/2015) Rv. 262439 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento nel giudizio penale - Esistenza di un credito certo, liquido e esigibile - Necessità - Condanna generica - Conversione automatica - Esclusione - Passaggio in giudicato della sentenza civile di liquidazione del danno - Necessità.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262439-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)