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Sez. 1 - , Sentenza n. 45343 del 10/09/2019 Cc. (dep. 07/11/2019) Rv. 277916 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Riconoscimento alla parte civile di una provvisionale ex art. 539, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. - Sequestro conservativo in favore della stessa - Conversione in pignoramento - Misura - Somma di cui alla provvisionale - Residuo - Permanenza degli effetti del vincolo - Durata - Termine finale - Emissione della sentenza civile di primo grado.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277916-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

In caso di riconoscimento alla parte civile di una provvisionale ai sensi dell'art. 539, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., il sequestro conservativo sui beni dell'imputato disposto - anche dopo la sentenza di primo grado - in favore di detta parte si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale, conservando i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione dello stesso da parte del giudice civile, anche solo con sentenza di primo grado ex lege immediatamente esecutiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in relazione alla somma di cui alla provvisionale, la parte civile è legittimata ad eseguire il pignoramento sulla sola base del sequestro, senza necessità di attivare il procedimento previsto dagli artt. 479-482 cod. proc. civ., in ragione dell'immediata esecutività della provvisionale stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)