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Sez. 1, Sentenza n. 3496 del 28/05/1980 (Rv. 407327 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DELLA PARTE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ISTANZA DI ARBITRATO NOTIFICATA A PERSONA GIURIDICA ESTINTA PER FUSIONE).*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407327-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DELLA PARTE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (ISTANZA DI ARBITRATO NOTIFICATA A PERSONA GIURIDICA ESTINTA PER FUSIONE).*

L'erronea indicazione della persona chiamata in giudizio, ovvero destinataria di un atto anche extragiudiziale, non comporta la nullita dell'atto qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa l'identificazione del destinatario di esso, attraverso la valutazione complessiva dell'atto: tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (nella specie e stata ritenuta la nullita di un'istanza di arbitrato notificata a persona giuridica estinta per fusione, in base alla considerazione che la parte istante conosceva perfettamente la sopravvenuta fusione). (Conf 88/80, mass n 403462; (Conf 82/80, mass n 403454; (Conf 1468/79, mass n 397795; (Conf 4259/77, mass n 387891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)