Sez. L, Sentenza n. 3577 del 23/02/2004 (Rv. 570412 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Accoglimento da parte del tribunale del giudice di secondo grado - delle tesi del consulente di ufficio nominato in appello - Comparazione critica di dette tesi con quelle del consulente nominato in primo grado - Necessità - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA
Allorché, in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, per accertare il diritto dell'assicurato ricorrente ad ottenere il ripristino di rendita infortunistica già in godimento fino a visita di revisione), l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)