Sez. L, Sentenza n. 31 del 10/01/1990 (Rv. 464750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIE E SUPERSTITI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE ALL'INPDAI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 967 DEL 1953 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 49 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - ABROGAZIONE TACITÀ DEL CITATO ART. 3 - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIE E SUPERSTITI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE ALL'INPDAI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 967 DEL 1953 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 49 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - ABROGAZIONE TACITÀ DEL CITATO ART. 3 - CONSEGUENZE.*
L'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà della iscrizione all'i.N.P.d.a.I. Di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, è stato abrogato tacitamente, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (sulla ristrutturazione dell'i.N.P.S. e dell'i.N.A.I.L.); infatti tale norma - come risulta anche dall'intenzione del legislatore quale manifestata dai lavori preparatori - ha innovato profondamente la disciplina della citata legge del 1967 (sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), abbandonando il sistema di classificazione (adottato dal detto art. 3) fondato sulle categorie imprenditoriali di cui all'art. 2195 cod. civ. e sostituendolo con un sistema di classificazione - valido a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e quindi anche ai fini della previdenza dei dipendenti (dirigenti o no) delle imprese industriali - che suddivide le diverse categorie di imprenditori in sei gruppi, di cui quello del settore terziario (lett. D del citato art. 49) è distinto dal settore industria (lett. A) e comprende le attività commerciali tradizionali, nonché quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, con la conseguenza che i dirigenti di tali imprese vanno assicurati non all'i.N.P.d.a.I. Ma all'i.N.P.S..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 15, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)