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Sez. L, Sentenza n. 11308 del 23/11/1990 (Rv. 469882 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI ALL'INPDAI - AZIENDE INDUSTRIALI - ASSOGGETTABILITÀ - SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE DI AZIENDA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469882-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DIRIGENTI ALL'INPDAI - AZIENDE INDUSTRIALI - ASSOGGETTABILITÀ - SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE DI AZIENDA - INCLUSIONE.*

Nel regime anteriore alla legge 9 marzo 1989 n. 88 (la cui disciplina in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali è priva di efficacia retroattiva) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPDAI di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro assegnati o aggregati alla cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS quali esercenti attività industriali) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire (in Mancanza di provvedimenti di assegnazione o aggregazione dell'azienda al settore industriale o di un decreto del ministro del lavoro di aggregazione ad un settore diverso) se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 l'ambito della nozione d'imprenditore mediante la previsione delle imprese industriali (dirette alla produzione di beni e servizi) e delle imprese commerciali in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni), costituendo le successive previsioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 mere specificazioni di tali due categorie generali. Pertanto, sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi, tenendo presente che quest'ultima (della quale quella di trasporto ex art. 2195 n. 3 è una specificazione) è caratterizzata dalla realizzazione di un risultato economico nuovo che può risultare anche dall'elaborazione di elementi non materiali. Consegue che hanno natura industriale ex art. 2195 n. 1 cod. civ. (e sono tenute ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI) le società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, indipendentemente dalla natura (industriale o meno) dell'impresa beneficiaria di tale servizio. (V 2305/90, mass n 466053; (V 1492/90, mass n 465520; (V 31/90, mass n 464750; (V 31/90, mass n 464757; (V 5825/88, mass n 460337; (Conf 6069/90, mass n 467780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)