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Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 06/12/2012 Ud. (dep. 11/03/2013) Rv. 254873 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio - Erronea notificazione al difensore di fiducia invece che all'imputato - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254873-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE

Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente, eletto sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio, nominato a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione di quello che aveva ricevuto l'atto a mezzo fax, non aveva formulato osservazioni sulla regolarità delle notificazioni o sulla dichiarazione di contumacia dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)