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Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 02/04/1984 (Rv. 434199 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - EFFETTUATA SECONDO LE NORME VIGENTI ALL'EPOCA DELLA RINUNCIA STESSA - ANNULLABILITÀ PREVISTA DALLE SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 E 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - ESTENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434199-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - EFFETTUATA SECONDO LE NORME VIGENTI ALL'EPOCA DELLA RINUNCIA STESSA - ANNULLABILITÀ PREVISTA DALLE SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 E 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - ESTENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma possa essere applicata, quale ius superveniens, solo per disciplinare gli effetti in corso di un rapporto giuridico sorto anteriormente, ma non anche per disconoscere validità ed operatività ad un atto che, secondo la legge del tempo, sia NATO valido ed efficace. Conseguentemente, la rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario, legittimamente effettuata secondo le norme all'epoca vigenti, non può essere soggetta alla annullabilità prevista dalle sopravvenute Disposizioni di cui agli artt. 23 della legge n. 11 del 1971 e 2 della legge n. 508 del 1973. (Conf 1249/77, mass n 384940).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)