Sez. 3, Sentenza n. 1249 del 02/04/1977 (Rv. 384940 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - JUS SUPERVENIENS - ANNULLABILITA EX LEGGI N 11 DEL 1971 E N 508 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - JUS SUPERVENIENS - ANNULLABILITA EX LEGGI N 11 DEL 1971 E N 508 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario, che sia stata legittimamente effettuata secondo le norme all'epoca vigenti, non puo essere soggetta all'annullabilita prevista dalle sopravvenute Disposizioni di cui agli artt 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11 e 2 della legge 9 agosto 1973 n 508. Il principio dell'irretroattivita della legge, infatti, comporta che la nuova norma puo essere applicata, quale ius superveniens, solo per disciplinare gli effetti in corso di un rapporto giuridico sorto anteriormente, ma non anche per disconoscere validita ed operativita ad un atto che, secondo la legge del tempo, sia NATO valido ed efficace. (Conf 2256/74, mass n 370613).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)