Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 26/02/1988 (Rv. 457911 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, le innovazioni introdotte dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sostitutivo dell'art. 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, configurano "ius superveniens", d'immediata applicabilità nei giudizi in corso, pure in Sede di legittimità (ed anche d'ufficio, ove sia entrato in vigore dopo la proposizione del ricorso), quando l'impugnazione investa punti cui le innovazioni medesime si riferiscano. Pertanto, con riguardo al ricorso per Cassazione che attenga alla concreta Determinazione dell'assegno, la sopravvenienza di detta legge, che fissa diverse condizioni in proposito, impone la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ove sia necessario procedere a nuovi accertamenti di fatto, senza che tale annullamento sia impedito dalla preclusione discendente dalla mancata contestazione della sentenza stessa, nella parte in cui abbia affermato la debenza dell'assegno solo in relazione al cosiddetto criterio compensativo, comportando soltanto la delimitazione dell'indagine su quelle nuove condizioni nello ambito del criterio prescelto. (V 7957/87, mass n 455694; (V 2155/84, mass n 434199).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)