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Sez. 5, Sentenza n. 1399 del 14/11/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 269080 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Giudice per l'udienza preliminare - Imputato alloglotta - Elezione di domicilio presso il difensore - Dichiarazione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti per mancata traduzione - Abnormità - Esclusione - Correttezza della decisione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269080-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)