Sez. 3, Sentenza n. 9858 del 07/05/2014 (Rv. 631628 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Controversia in tema di assicurazione per la r.c.a. nei confronti di assicuratore in liquidazione coatta amministrativa - Contumacia dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Prescrizione eccepita dalla costituita società in l.c.a. - Sentenza di condanna emessa nei confronti della sola impresa designata - Ammissibilità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
Il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si costituisca l'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con la sola condanna di quest'ultima, non giovando ai coobbligati solidali, in forza dell'art. 1310 cod. civ., l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 com. 1 n. 3 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 26, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)