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Sez. 3, Sentenza n. 3968 del 13/03/2012 (Rv. 622084 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice del danneggiante - Sentenza di condanna emessa anche nei confronti dell'impresa designata - Legittimazione all'impugnazione in capo all'impresa in liquidazione coatta amministrativa - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622084-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, l'impresa assicuratrice del danneggiante, posta in liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi legittimata all'impugnazione della sentenza di condanna anche se emessa nei confronti della sola impresa designata per conto del Fondo di garanzia, in quanto la decisione, pur avendo natura di mero accertamento del credito del danneggiato nei suoi confronti, la pone in stato di soccombenza atteso che l'impresa designata, dopo aver risarcito il danno, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti del danneggiante verso l'impresa posta in liquidazione, acquisendo il diritto all'insinuazione nel relativo passivo. Ne deriva che, a maggior ragione, deve ritenersi sussistente l'interesse a impugnare, in capo all'impresa in liquidazione, quando essa erroneamente sia stata destinataria della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 289, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)