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Sez. L, Sentenza n. 3868 del 12/03/2012 (Rv. 621954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disciplina ex art. 4 della legge n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza - Esclusione della tutela reale contro i licenziamenti - Eccezione alla disciplina generale - Presupposti - Assenza del carattere imprenditoriale dell'attività datoriale - Necessità di accertamento in concreto - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La disciplina stabilita per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge n. 108 del 1990, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, è derogatoria della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro, costituzionalmente protetto, e, quindi, è di stretta interpretazione. Ne consegue che la suddetta normativa non è applicabile quando manchi l'accertamento in concreto delle modalità di svolgimento dell'attività datoriale e sia impossibile escluderne il carattere imprenditoriale in riferimento al tipo di organizzazione e all'economicità della gestione (che postula un equilibrio tra costi e ricavi), anche a prescindere dall'esistenza di un fine di lucro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la tutela reale in ragione della rilevata assenza di elementi di giudizio relativi alla remunerazione dei servizi resi da un ente di formazione professionale, alla natura dei conferimenti ed ai corrispettivi dell'attività svolta, affermando apoditticamente che i finanziamenti regionali non potessero costituire remunerazione, senza indagare sulla rilevanza di altri elementi di giudizio, evincibili dai bilanci e dalle relative note integrative, consistenti in ricavi per la concessione in uso di locali, cospicui importi per stipendi e salari, immobilizzazioni, crediti verso terzi ed assoggettamento dell'ente ad IRAP e IVA).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)