Sez. 3, Sentenza n. 14739 del 11/02/2016 Ud. (dep. 11/04/2016) Rv. 266756 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado - Richiesta di revoca dell'imputato unico appellante - Accoglimento in sede di rideterminazione in pena pecuniaria di quella detentiva disposta dal primo giudice - Legittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
È legittima la sentenza con la quale il giudice di appello, nel rivalutare i criteri di determinazione della sanzione e nel rideterminare la pena in pecuniaria al posto di quella detentiva, accolga la richiesta dell'imputato, unico appellante, di revocare la sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado, in quanto tale provvedimento non viola il "divieto di reformatio in peius".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)