Sez. 5, Sentenza n. 11159 del 08/03/2006 Ud. (dep. 30/03/2006) Rv. 233980 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Appello del solo imputato - Richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado - Accoglimento - Illegittimità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
È illegittima, perché disposta in violazione del divieto di "reformatio in peius", la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di appello quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen. che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice. (In motivazione la Corte ha osservato che, in assenza dell'appello del P.M., l'imputato che in primo grado abbia ottenuto il predetto beneficio, non ha la facoltà di richiederne la revoca nel grado successivo, "re melius perpensa").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)