Sez. 3, Sentenza n. 6313 del 20/12/2007 Ud. (dep. 08/02/2008) Rv. 238831 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sospensione condizionale della pena - Revoca da parte del giudice d'appello in assenza di richiesta dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie: revoca del beneficio concesso per condanna a sanzione sostitutiva pecuniaria.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
È illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del "favor rei", in quanto tale statuizione viola il divieto di "reformatio in peius".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)