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Sez. 1, Ordinanza n. 2106 del 15/04/1998 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210546 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Avviso - Inosservanza del termine - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210546-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA

In tema di procedimento di sorveglianza, qualora l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 678 stesso codice, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c)- cod. proc. pen., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento dei mezzi difensivi da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)