Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 18/11/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215329 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI | Termini - Sospensione nel periodo feriale - Termine per comparire - Mancato rispetto - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI
Poiché la sospensione dei termini in periodo feriale opera anche nel procedimento di sorveglianza, nel termine per comparire all'udienza, che non può essere inferiore ai dieci giorni, non possono essere computati quelli compresi nel periodo predetto. Il mancato rispetto di tale termine comporta nullità a regime intermedio, che, qualora l'interessato non compaia all'udienza, è tempestivamente eccepita con l'atto di impugnazione. (Fattispecie relativa a procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza, nell'ambito del quale l'avviso dell'udienza, fissata per il 16 settembre, era stato dato il precedente 4 settembre, e la relativa nullità era stata eccepita dall'interessato, non comparso, con l'appello al tribunale di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)