Sez. 4 - , Sentenza n. 27225 del 30/05/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276092 - 02
NAVIGAZIONE | Naufragio colposo mediante omissione – Responsabilità del timoniere – Configurabilità – Ragioni – Fattispecie.
NAVIGAZIONE
In caso di sinistro marittimo la responsabilità per il delitto di naufragio colposo mediante omissione (nella specie consistita nella mancata attuazione di cautele sia specifiche, quali il cambio di rotta, l'utilizzo del radar e l'adozione di segnali di manovra ed avvertimento, che generiche, quali la predisposizione e la realizzazione di un servizio di vedetta visivo e/o auditivo adatto alle circostanze) può farsi risalire anche al timoniere (o nostromo), essendo questi titolare di una posizione di garanzia, rispetto al rischio di collisione, che si aggiunge a quella del comandante in virtù della specificità tecnica del ruolo ricoperto, presupponente esperienza e possesso di requisiti specifici e perciò affidato, anche nella marina mercantile, al sottoufficiale di grado più elevato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il timoniere può andare esente da responsabilità a titolo di cooperazione colposa con il comandante solo qualora risulti che nella sua condotta esulino profili di colpa incidenti sul verificarsi dell'evento, per avere ad esempio sollecitato il comandante ad attivare i necessari presidi onde evitare il pericolo di abbordaggio oppure per avere ricevuto dal medesimo ordini tecnici cogenti che hanno determinato lo scontro). (Conf. Sez. 6, n. 8747 del 1978, Rv. 139546-01).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 1085, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)