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Sez. 4, Sentenza n. 32273 del 09/05/2006 Ud. (dep. 29/09/2006) Rv. 235177 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Addebito della responsabilità - Individuazione della fonte della "posizione di garanzia" - Fattispecie in tema di incidente avvenuto su una nave.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235177-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Nei reati colposi omissivi, l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della "posizione di garanzia", cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto il primo ufficiale di coperta di una nave responsabile per un incidente verificatosi per un'erronea manovra avvenuta nel corso delle operazioni di ormeggio, evidenziando come mancasse una precisa disposizione di legge o consuetudinaria, ovvero un ordine impartito dal comandante, che imponesse a detto soggetto di eseguire il controllo delle operazioni, che era invece affidato alla competenza del nostromo, per il quale solo, pertanto, veniva confermato il giudizio di responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)