Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270780 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Principio di affidamento - Operatività - Limiti - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità per colpa, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della "ragionevole" prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva ritenuto non rilevanti, ai fini della esclusione della responsabilità del comandante di una nave per il reato di naufragio, per la posizione di soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri ufficiali presenti in plancia, le eventuali condotte omissive di questi ultimi, essendo comunque a lui riconducibile la decisione di imprimere la rotta, disattendendo quella convenuta con l'ufficiale cartografo, ordinando al timoniere di procedere "timone alla mano", e di mantenere una velocità che si poneva al di fuori delle regole disciplinanti la navigazione e la condotta in mare dei natanti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Navig. art. 186, Cod. Navig. art. 190, Cod. Navig. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)