Sez. 5, Sentenza n. 13559 del 11/06/2007 (Rv. 600863 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Fondazioni bancarie - Esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie - Atto di diniego - Impugnazioni - Onere del contribuente di allegare e dimostrare tutti i presupposti per la concessione del beneficio - Sussistenza - Motivazione dell'atto di diniego fondata su un solo motivo - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di IRPEG, il diniego dell'Amministrazione finanziaria di riconoscere ad una fondazione bancaria l'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (introdotto dall'art. 6 del d.l. 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209), ancorché fondato sull'astratta impossibilità di annoverare l'ente tra i soggetti dediti in via esclusiva al perseguimento di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, non dispensa la fondazione dall'onere di allegare e provare, in sede d'impugnazione, che i compiti culturali ed assistenziali da essa svolti in concreto hanno carattere preminente rispetto alla gestione della partecipazione nell'impresa bancaria: il carattere impugnatorio del giudizio che s'instaura nell'ipotesi di cui all'art. 19, lettera h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non fa venir meno, infatti, l'onere di allegare e provare i presupposti dell'age-volazione, tenuto conto del carattere assorbente del motivo addotto, il quale esclude la necessità di specificare le caratteristiche concrete dell'attività espletata dall'ente, nonché dell'impossibilità di riconoscere al contribuente, nei cui confronti è stato emesso un espresso atto di diniego, una posizione più favorevole di quella che si determina in caso di formazione del silenzio-rifiuto.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)