Sez. U, Sentenza n. 27619 del 29/12/2006 (Rv. 593663 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Fondazioni bancarie - Ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie - Esenzione - Condizioni - Svolgimento di attività non imprenditoriale - Nozione - Riferimento al possesso di partecipazioni azionarie, alla stipulazione di patti parasociali, allo svolgimento di attività economica - Necessità - Prova - Onere a carico del contribuente - Natura imprenditoriale dell'attività - Conseguenze - Aiuto di Stato - Configurabilità - Disapplicazione dell'art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962 - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209), è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, dell'effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di società finanziarie), all'eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l'esercizio di un'influenza sulla gestione dell'impresa bancaria, nonché allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro. L'accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l'attività della fondazione come esercizio d'impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l'art. 10 bis cit., ponendosi l'agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, Legge 21/04/1967 num. 209, Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legge 21/02/1967 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 86, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)