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Sez. 5, Sentenza n. 19187 del 06/09/2006 (Rv. 593168 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura impugnatoria del giudizio - Conseguenze - Fatti affermati dal contribuente - Contestazione - Onere a carico dell'Amministrazione - Condizioni - Onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593168-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio d'impugnazione di un atto autoritativo emesso dall'Amministrazione finanziaria, per cui è l'atto impugnato (o il silenzio serbato dall'Ufficio sull'istanza del contribuente, che ha gli stessi effetti di un atto negativo espresso) ad esprimere la posizione processuale dell'Amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela: pertanto, ove l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba all'Amministrazione finanziaria, quest'ultima non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente (fattispecie di azione di rimborso basata su un'ipotesi di agevolazione fiscale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)